Comunicato (relativo alla nota prot. n. 3168 3/7/2015)
Con protocollo 691 a firma del Segretario Regione Lazio Valerio Secco è stata inviata al Direttore ARSIAL Dr. Stefano Sbaffi Dirigente Dr. Damiano Colaiacomo Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali la seguente nota:
TESTO
Oggetto: osservazioni
con riferimento alla vostra nota protocollo numero 3168 DEL 3 luglio 2015 concernente la convocazione della delegazione trattante per la giornata del 9 luglio, e il relativo invio della bozza del CCDI
nell'ambito della fattiva collaborazione che sempre ha contraddistinto questa OS e nel rispetto delle reciproche parti ci consta osservare quanto segue:
- pag. 3 art. 2 punto 3 lettera a - non possono essere dati limiti di questa tipologia alla RSU anche se concordati fra le parti poiché essa stessa si autoregola e comunica la propria composizione all'amministrazione pertanto si chiede di eliminare detto punto;
- pag. 5 paragrafo primo – si chiede di eliminare la seguente frase (art.36, comma 1, CCNL) poiché riconducibile a quanto contenuto "Art. 36 - Modifiche all'art. 17 del CCNL dell'1.4.19991. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000"
- pag. 5 paragrafo terzo – si chiede di inserire prima del; e dopo la ) come previsto dall Art.17 CCNL 1/4/1999 e succ modifiche lettere d), e) ed f);
- pag. 5 prima del punto 4: appare opportuno inserire la frase "Nonché viene richiamato qui quanto non riportato e previsto dal CCNL"
- sempre a pag. 5 ci sono due punti 4;
- pag. 13 art. 18: si chiede eliminare dal titolo le parole "dei lavoratori" e di aggiungere dopo il punto "Ai sensi del titolo III° del testo unico del gennaio 2014"
- pag. 14: si chiede di modificare il titolo dell'articolo 20 in modalità concorsuali e lasciare solo l'utimo paragrafo aggiungendo poi come previsto nel "il rapporto di lavoro nella l. n. 125/2013", è ammessa la sottoscrizione di contratti con i vincitori e gli idonei di graduatorie di vincitori di concorsi e/o ad essi riconducibili. Per quel che riguarda nuovi bandi, sempre per tutto il 2016, salvo modifiche normative, l'autorizzazione di nuove procedure concorsuali è subordinata alla verifica della immissione in servizio di tutti i vincitori collocati in graduatoria e all'assenza di idonei nelle graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1.1.2007, ferma restando la procedura per la mobilità del personale disciplinata dall'art. 33 del t.u. prima della attivazione di un nuovo concorso.
- pag. 17 paragrafo 6: sostituire art.23 con articolo 21
- pag. 17 articolo 24: si chiede di eliminare dal paragrafo 1° la frase "eventualmente attivando anche un successivo colloquio." Mentre si chiede di sostituire nell'ultimo paragrafo la parole" diverse modalità" con la parola "modalità da concordare";
- pag. 18 art.25: si chiede di sostituire il titolo con "criteri di ammissione alle progressioni orizzontali" e si chiede di aggiungere un terzo paragrafo con la seguente dicitura "che non abbiano beneficiato nei due anni precedenti di progressione orizzontale";
- pag. 19 nell'inciso dell'articolo 9: fondo pagina si chiede di modificare il concetto di conferimento incarico ovvero si chiede che sia indicato come "su proposta del dirigente di area con atto del Direttore";
- pag. 21 art.29: si chiede di eliminare la frase "l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione atribuita." E sostituita con "l'importo della retribuzione di risultato per l'anno 2015 è del 25% mentre per la prossima annualità viene rimandato al prossimo accordo".
- pag. 22 e 23 art.ii 30 e 31: sono da rivedere alla luce del CCNL (Art.17 CCNL 1/4/1999 e succ modifiche) 1. Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi
miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di
progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati. 2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15
sono utilizzate per: e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C;
f) compensare in misura non superiore a € 2500,00 anniulordi: l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.
i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.
Il Segretario (Valerio Secco)